LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE 
                       Seconda Sezione Civile 
 
    Il Consigliere designato dr.  Marco  Modena,  ha  pronunciato  la
seguente Ordinanza nella causa civile iscritta al  n.  214/2014  V.G.
promossa da - Bellucci  Marcello  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
Pietro L. Frisani, ricorrente; 
    contro 
    - Ministero della Giustizia non costituito letto  il  ricorso  ex
art. 3 legge n. 89/2001, come modificata  dalla  legge  n.  134/2012,
depositato il 14.4.2014, 
    rilevato che: 
    1) Bellucci Marcello ha chiesto, tempestivamente ed allegando  la
prescritta documentazione, equa riparazione  per  l'eccessiva  durata
del procedimento (anch'esso per equa  riparazione)  promosso  dinanzi
alla  Corte  d'Appello  di  Perugia,  con   ricorso   depositato   il
17.12.2010,  e  definito  con  decreto  di   accoglimento   n.   1887
dell'1.7.2013, depositato il 3.10.2013 (e non impugnato  nei  termini
di legge: trenta giorni  dalla  notifica,  avvenuta  il  16.10.201.3)
durato complessivamente anni 2, mesi 9, e giorni 16; 
    2) secondo l'art.  2,  comma  2-ter,  della  citata  legge  n  89
(introdotto dal D.L. 83/12 conv. in L. 134712) si considera  comunque
rispettato il termine ragionevole se il giudizio  viene  definito  in
modo irrevocabile in un tempo  non  superiore  a  sei  anni;  facendo
applicazione  di  tale  criterio,  pertanto,  il   ricorso   andrebbe
respinto; anche  in  base  al  comma  2-bis  dello  stesso  articolo,
peraltro, il ricorso  non  avrebbe  fondamento,  poiche'  il  termine
ragionevole per il primo grado di giudizio e' fissato in tre anni,  e
anche tale termine non sarebbe superato; 
    3)  il  ricorrente  tuttavia  sostiene  che  il  procedimento  ha
ecceduto il termine di ragionevole  durata  come  interpretato  dalla
giurisprudenza precedente alla modifica del 2010; 
    4) effettivamente la normativa sopravvenuta si pone in  contrasto
con la giurisprudenza, sia della CEDU (in particolare la decisione in
causa CE.DI.SA.  Fortore  s.n.c.  Diagnostica  Medica  Chirurgica  c.
Italia 27.9.11) che della Corte  di  Cassazione  (in  particolare  le
sentenze nn. 4914/12 e 6824/12), formatasi anteriormente  all'entrata
in vigore del D.L. 83/12, che ravvisava in soli due anni  il  termine
ragionevole per i procedimenti ex lege n. 89; 
    5) risulta pertanto non manifestamente infondata la questione  di
legittimita' costituzionale della normativa applicabile  al  caso  di
specie;   l'individuazione   del   principio   costituzionale   della
"ragionevole durata" di cui all'art. 111 secondo comma Cost. non puo'
essere infatti avulsa dalla natura del procedimento stesso,  e  dalla
sua "naturale" durata, che dipende in primo luogo dalla sua  maggiore
o minore complessita'; in questo quadro,  il  procedimento  per  equa
riparazione e' per sua natura destinato a durare  assai  meno  di  un
giudizio ordinario di cognizione, data la semplicita' dei  fatti  che
deve accertare (la durata di un procedimento, e le ragioni della  sua
protrazione, di regola evincibili dalla mera  produzione  degli  atti
processuali), e le finalita' cui tende (indennizzare la violazione di
un diritto fondamentale leso  proprio  da  una  precedente  eccessiva
durata), oltre che per la mancanza di un doppio grado di  merito;  la
previsione di una sua "ragionevole durata" pari a  sei  anni  risulta
pertanto incongrua, e lesiva del  predetto  art.  111  secondo  comma
Cost., oltre che dell'art. 117  primo  comma,  per  violazione  degli
obblighi internazionali derivanti all'Italia dall'art. 6 (e 13,  come
meglio si specifichera' in seguito) della  predetta  Convenzione  (la
cui violazione comporta lesione dell'art. 117 primo comma Cost., come
modificato dalla legge costituzionale  n.  3  del  2001,  secondo  le
sentenze della Corte Costituzionale nn. 348  e  349  del  2007  e  la
successiva giurisprudenza ad esse conforme), che stabilisce l'analogo
principio del "tempo ragionevole", e infine dell'art. 3  primo  comma
Cost. per uniforme trattamento di situazioni diverse; e lo gesso deve
dirsi anche per la durata del primo grado, fissata in  tre  anni  dal
comma 2-bis dell'art. 2 l. 89/01, cosi' come novellato; 
    6)  non  per  caso,  quindi,  il  "diritto   vivente"   (uniforme
interpretazione  di  CEDU  e  Corte  di  Cassazione  Italiana,   come
recentemente consolidatasi) alla vigilia del D.L. 83/12 affermava che
la durata ragionevole di un  procedimento  ex  lege  89  non  dovesse
superare i due anni; e  tale  interpretazione  puo'  trarre  conforto
dagli stessi termini ordinatori piu' brevi indicati dalla  legge  fin
dalla sua originaria formulazione per lo svolgimento della  procedura
di equa riparazione (nel senso che, in presenza di tali, piu' ridotti
termini, difficilmente sarebbe risultato  giustificabile  un  termine
ancor piu' ampio di quello ravvisato dalla giurisprudenza), che oggi,
peraltro, proprio  D.L.  83/12  conv.  nella  L.  134,  ha  ribadito,
fissando un termine ancora piu' breve (trenta giorni) per l'emissione
del decreto nella fase "monitoria"  (art.  3  c.  4  legge  89  conte
modificata), e mantenendo il termine di quattro mesi per la eventuale
fase di opposizione (art. 5-ter comma 5); 
    7) ne' potrebbe dirsi irrilevante un'insufficiente riparazione a'
sensi  della  legge  89/01,  ai  fini  della  lesione   dei   diritti
costituzionalmente garantiti sopra richiamati, sol perche' esiste  la
possibilita' di ottenere una  "equa  soddisfazione"  dalla  CEDU,  ai
sensi dell'art. 41 della Convenzione citata,  anche  oltre  i  rimedi
apprestati dall'ordinamento interno; e cio' in quanto l'art. 13 della
Convenzione impone comunque agli  Stati  di  predisporre  un  rimedio
interno davanti ad un giudice nazionale per la violazione dei diritti
dalla stessa garantiti; 
    8) in ordine alla rilevanza, si richiama quanto sopra esposto, ai
punti 1 e 2, da cui consegue che, ove si dovesse ritenere conforme  a
Costituzione, e conseguentemente applicare, la normativa vigente,  il
ricorso  andrebbe  respinto,   risultando   rispettato   il   termine
ragionevole di sei anni complessivi ex art. 2, comma 2-ter, l.  89/01
nel testo vigente, e quello di tre anni per il grado,  ai  sensi  del
comma 2-bis;  mentre  invece,  ove  fosse  accolta  la  questione  di
legittimita'  costituzionale,  nei  termini  sopra  prospettati,   il
ricorso dovrebbe essere accolto, in quanto la durata del procedimento
ha superato i due anni;