LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Seconda Sezione Civile Il Consigliere designato dr. Marco Modena, ha pronunciato la seguente Ordinanza nella causa civile iscritta al n. 214/2014 V.G. promossa da - Bellucci Marcello rappresentato e difeso dall'avv. Pietro L. Frisani, ricorrente; contro - Ministero della Giustizia non costituito letto il ricorso ex art. 3 legge n. 89/2001, come modificata dalla legge n. 134/2012, depositato il 14.4.2014, rilevato che: 1) Bellucci Marcello ha chiesto, tempestivamente ed allegando la prescritta documentazione, equa riparazione per l'eccessiva durata del procedimento (anch'esso per equa riparazione) promosso dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia, con ricorso depositato il 17.12.2010, e definito con decreto di accoglimento n. 1887 dell'1.7.2013, depositato il 3.10.2013 (e non impugnato nei termini di legge: trenta giorni dalla notifica, avvenuta il 16.10.201.3) durato complessivamente anni 2, mesi 9, e giorni 16; 2) secondo l'art. 2, comma 2-ter, della citata legge n 89 (introdotto dal D.L. 83/12 conv. in L. 134712) si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni; facendo applicazione di tale criterio, pertanto, il ricorso andrebbe respinto; anche in base al comma 2-bis dello stesso articolo, peraltro, il ricorso non avrebbe fondamento, poiche' il termine ragionevole per il primo grado di giudizio e' fissato in tre anni, e anche tale termine non sarebbe superato; 3) il ricorrente tuttavia sostiene che il procedimento ha ecceduto il termine di ragionevole durata come interpretato dalla giurisprudenza precedente alla modifica del 2010; 4) effettivamente la normativa sopravvenuta si pone in contrasto con la giurisprudenza, sia della CEDU (in particolare la decisione in causa CE.DI.SA. Fortore s.n.c. Diagnostica Medica Chirurgica c. Italia 27.9.11) che della Corte di Cassazione (in particolare le sentenze nn. 4914/12 e 6824/12), formatasi anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 83/12, che ravvisava in soli due anni il termine ragionevole per i procedimenti ex lege n. 89; 5) risulta pertanto non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della normativa applicabile al caso di specie; l'individuazione del principio costituzionale della "ragionevole durata" di cui all'art. 111 secondo comma Cost. non puo' essere infatti avulsa dalla natura del procedimento stesso, e dalla sua "naturale" durata, che dipende in primo luogo dalla sua maggiore o minore complessita'; in questo quadro, il procedimento per equa riparazione e' per sua natura destinato a durare assai meno di un giudizio ordinario di cognizione, data la semplicita' dei fatti che deve accertare (la durata di un procedimento, e le ragioni della sua protrazione, di regola evincibili dalla mera produzione degli atti processuali), e le finalita' cui tende (indennizzare la violazione di un diritto fondamentale leso proprio da una precedente eccessiva durata), oltre che per la mancanza di un doppio grado di merito; la previsione di una sua "ragionevole durata" pari a sei anni risulta pertanto incongrua, e lesiva del predetto art. 111 secondo comma Cost., oltre che dell'art. 117 primo comma, per violazione degli obblighi internazionali derivanti all'Italia dall'art. 6 (e 13, come meglio si specifichera' in seguito) della predetta Convenzione (la cui violazione comporta lesione dell'art. 117 primo comma Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, secondo le sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 e la successiva giurisprudenza ad esse conforme), che stabilisce l'analogo principio del "tempo ragionevole", e infine dell'art. 3 primo comma Cost. per uniforme trattamento di situazioni diverse; e lo gesso deve dirsi anche per la durata del primo grado, fissata in tre anni dal comma 2-bis dell'art. 2 l. 89/01, cosi' come novellato; 6) non per caso, quindi, il "diritto vivente" (uniforme interpretazione di CEDU e Corte di Cassazione Italiana, come recentemente consolidatasi) alla vigilia del D.L. 83/12 affermava che la durata ragionevole di un procedimento ex lege 89 non dovesse superare i due anni; e tale interpretazione puo' trarre conforto dagli stessi termini ordinatori piu' brevi indicati dalla legge fin dalla sua originaria formulazione per lo svolgimento della procedura di equa riparazione (nel senso che, in presenza di tali, piu' ridotti termini, difficilmente sarebbe risultato giustificabile un termine ancor piu' ampio di quello ravvisato dalla giurisprudenza), che oggi, peraltro, proprio D.L. 83/12 conv. nella L. 134, ha ribadito, fissando un termine ancora piu' breve (trenta giorni) per l'emissione del decreto nella fase "monitoria" (art. 3 c. 4 legge 89 conte modificata), e mantenendo il termine di quattro mesi per la eventuale fase di opposizione (art. 5-ter comma 5); 7) ne' potrebbe dirsi irrilevante un'insufficiente riparazione a' sensi della legge 89/01, ai fini della lesione dei diritti costituzionalmente garantiti sopra richiamati, sol perche' esiste la possibilita' di ottenere una "equa soddisfazione" dalla CEDU, ai sensi dell'art. 41 della Convenzione citata, anche oltre i rimedi apprestati dall'ordinamento interno; e cio' in quanto l'art. 13 della Convenzione impone comunque agli Stati di predisporre un rimedio interno davanti ad un giudice nazionale per la violazione dei diritti dalla stessa garantiti; 8) in ordine alla rilevanza, si richiama quanto sopra esposto, ai punti 1 e 2, da cui consegue che, ove si dovesse ritenere conforme a Costituzione, e conseguentemente applicare, la normativa vigente, il ricorso andrebbe respinto, risultando rispettato il termine ragionevole di sei anni complessivi ex art. 2, comma 2-ter, l. 89/01 nel testo vigente, e quello di tre anni per il grado, ai sensi del comma 2-bis; mentre invece, ove fosse accolta la questione di legittimita' costituzionale, nei termini sopra prospettati, il ricorso dovrebbe essere accolto, in quanto la durata del procedimento ha superato i due anni;